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REGOLAMENTO E REGISTRO DEGLI ACCESSI

Accesso Civico Semplice:

L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

– via mail a trasparenza@aquadom.it

– di persona presso l’indirizzo della struttura pubblicato sul presente sito.

Scarica Modulo Accesso Civico Semplice

Scarica Modulo AC Semplice – Potere Sostitutivo

Accesso Civico Generalizzato:

L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la Società è obbligata a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge.

La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

– via mail a trasparenza@aquadom.it

– di persona presso l’indirizzo della struttura pubblicato sul presente sito.

Scarica Modulo Accesso Civico Generalizzato

Scarica Modulo Opposizione AC Generalizzato

Scarica Modulo Riesame AC Generalizzato

Scarica Modulo Riesame Controinteressato

Il Registro degli accessi è aggiornato a cadenza semestrale, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016. In data 30/06/2023 non è stato ancora registrato alcuna istanza di accesso.

Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici.

Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato (in tale ultima ipotesi nei limiti previsti dalla legge a tutela di altri interessi pubblici e/o privati: articolo 5 bis del d.lgs. n. 33/2013).

Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Lombardo sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.

La richiesta deve consentire alla struttura di individuare il dato, il documento o l’informazione che si intende acquisire; sono pertanto inammissibili le richieste generiche.

Relazione sul risk management.

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